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25/09/2000 IL FISCO - Il regime delle spese processuali e l'esecuzione forzata delle sentenze.... | Stampa |

Il regime delle spese processuali e l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna contro la Pubblica Amministrazione

di Luca Bellini, Riccardo Rocca e Andrea Rinaldi



Premessa

Scopo del presente elaborato è fornire un panorama generale in materia di spese processuali, con particolare riferimento alle norme ed ai principi applicabili anche in materia tributaria, per poi esaminare le possibili azioni esecutive esperibili nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in caso di sua condanna al pagamento di somme e di mancata esecuzione spontanea dell'ordine impartito dal giudice.

1.Le spese processuali

In tema di spese necessarie per il compimento del processo, occorre preliminarmente precisare che l'attività processuale, come ogni attività umana, implica un costo.

Volendo specificare la categoria, può affermarsi che sono a carico delle parti gli onorari dovuti ai procuratori, ai difensori, ai consulenti tecnici, ai custodi, agli interpreti ed a qualsiasi altro soggetto sia chiamato a svolgere attività attività ausiliarie, inoltre, sono a carico delle parti il costo della carta del bollo e, in generale, tutte le spese che è necessario sostenere per il compimento delle attività coordinate allo svolgimento del processo, vale a dire tutte quelle relative ad attività che trovano nel processo la loro causa e che abbiano col processo un rapporto diretto e non occasionale.

Il sistema accolto dal codice di provedura civile, applicabile anche al processo tributario - in virtù del rinvio operatodall'art.15 e più in generale, dall'art 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, Disposizioni sul processo tributario - poggia sui due criteri dell'anticipazione e della soccombenza.

A)In forza del primo criterio, è stabilito che, nel corso del processo (ovvero sia quando è impossibile determinare chi abbia ragione e chi ha torto), ciascuna delle parti ha l'onere di provvedere alle spese relative agli atti necessari al processo, quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice (art.90 del codice di procedura civile). L'attribuzione di tale onere avviene, però, in via provvisoria. Infatti, poichè la disciplina dell'addebito, per così dire finale, delle giudiziali è ispirata al principio secondo cui il costo del processo non può andare a danno della parte vittoriosa (è, questo, un aspetto del già citato "criterio della soccombenza ", su cui diremo più ampiamente in seguito), e poichè questo criterio può trovare applicazione solo al momento della decisione , si ritiene che prima di tale momento le spese debbano necessariamente essere sopportate da chi vi dà causa: di qui l'onere di anticipazione delle spese, che secondo alcuni risponderebbe anche alla funzione tecnico-processuale di agire da deterrente nei confronti della litigiosità dei privati. Il fattore che induce all'anticipazione è determinante dall'interesse al compimento dell'atto.
 
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