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22/01/2006 IL MATTINO - "Il figlio down è cointestatario della pensione" | Print |

"Il figlio down è cointestatario della pensione"

Un ragazzo affetto da sindrome di Down ha il diritto di divenire cointestatario della pensione di reversibilità che l'INPS versa alla madre vedova, portandola dal 60 all'80 per cento? Il giudice del lavoro di Padova Cinzia Balletti, con una sentenza-pilota destinata a fungere da apripista per altri analoghi casi., ha accolto le richieste del diversamente abile condannando l'INPS a cointestare la pensione anche al figlio, con unas maggiorazione del 20%, e a corrispondere gli arrestati dal 2004 a oggi. Michele, assistito dagli avvocati Andrea Rinaldi e Riccardo Rocca, ricorre alla sezione del lavoro del tribunale raccontando la sua storia. Spiega la sua anomalia genetica, irreversibile e permanente, documentata con tanto di verbale d'accertamento effettuato nel novembre 2003. Rileva che fin dalla nascita la sua famiglia ha fatto di tutto per cercare di fargli godere una vita il più possibile "normale", iscrivendolo (uno dei primi casi in città)alla scuola elementare pubblica e non già ad istituti differenziali.

Finita la scuola, Michele trova impiego in una cooperativa di Padova, dove lavora per tre ore al giorno come operaio addetto alle pulizie percependo circa 350 euro al mese. Ma il beneficio maggiore riguarda il suo inserimento sociale . La situazione familiare del giovane, già in parte compromessa dall'età avanzata dei suoi genitori che iniziano ad incontrare difficoltà economiche, precipita nell'estate 2003 con la morte improvvisa del padre. La madre percepisce subito la pensione ai superstiti ma non riesce ad ottenere la cointestazione al figlio quale "disabile a carico dei genitori". Il 22 settembre 2003, e purtroppo solo dopo l'intervento del Difensore Civico della Regione Veneto, l'INPS rigetta la domanda motivandola con il mancato riconoscimento dello stato di inabilità del figlio poichè "svolge attività lavorativa retribuita". A vuoto anche il ricorso presentato il 10 dicembre 2003 all'INPS, segue il ricorso in sede giudiziaria.

Nel ricorso i difensori evidenziano come il lavoro svolto da Michele assuma "Essenzialmente una funzione terapeutica e comunque una finalità d'inserimento sociale più che una natura economica ". Aggiungono che il suo ridotto orario di lavoro (tre ore al giorno) è dovuto "alle indubbie difficoltà psicofisiche che incontra nello svolgimento delle mansioni lavorative". Una disamina che ha indotto il giudice Balletti ad accogliere la richiesta del ricorrente.
 
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