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22/01/2006 IL GAZZETTINO - Pensione negata all'orfano down | Stampa |

Pensione negata all'orfano down

L'INPS condannato dal giudice


(G.Colt.) E' dovuto intervenire il giudice per assicurare ad un giovane affetto dalla sindrome di Down il diritto alla cointestazione assieme alla madre della pensione di reversibilità. Accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Riccardo Rocca e Andrea Rinaldi il giudice del lavoro Cinzia Belletti l'altro ieri ha condannato l'INPS. E' la prima sentenza del genere in Italia.

Protagonista della vicenda, frutto dell'ottusità della burocrazia statale, è un trentunenne che risiede nel quartiere di Sant'Osvaldo. I genitori si sono sempre prodigati per fargli godere una vita quanto più possibile normale, tanto che decisero di iscriverlo alla scuola elementare ordinaria. Cosicchè egli fu uno dei primi bambini handicappati di Padova a frequentare la scuola pubblica. Raggiunta la maggiore età entrò nella Cooperativa Solidarietà di via dei Ronchi dove lavora con le mansioni di operaio addetto alle pulizie. Un impiego di sole 3 ore al giorno per il quale percepisce 350 euro al mese. E' evidente che il reale beneficio ottenuto dal giovane non è tanto nella scarna distribuzione quanto nell'inserimento sociale legato alla frequentazione di un ambiente lavorativo. Il 2 giugno 2003 venne improvvisamente a mancare il padre. La madre ottenne subito la pensione dei superstiti, ma l'INPS negò la cointestazione al disabile e l'aumento di percentuale di reversibilità. Il 22 settembre 2003, solo in seguito all'intervento del Difensore Civico della Regione, l'istituto di previdenza spiegò il motivo del diniego: perchè il giovane, pur in presenza di infermità, svolgeva "attività lavorativa retribuita".

A nulla valse il ricorso al Comitato provinciale INPS che il 19 aprile 2004 ratificò il diniego appellandosi alla normativa del 1984 che sancisce che "si riconosce inabile colui che a causa di infermità fisica o mentale si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". Non è rimasta altra soluzione che il ricorso all'autorità giudiziaria. Peccato che all'INPS sia sfuggito il senso di un'altra norma, promulgata nel 1991 proprio a tutela delle persone diversamente abili e svantaggiate. L'occupazione svolta dal giovane ha essenzialmente una funzione terapeutica e di inserimento sociale e non è affatto un attività indirizzata prevalentemente al conseguimento di una retribuzione.

Basti ragionare sull'esiguità dello "stipendio" e sull'orario ridottissimo: la corresponsione del trattamento economico, sostengono i legali del giovane, va vista come aspetto del processo riabilitativo. Ma ciò che appare inconcepibile nel comportamento dell'istituto previdenziale è che il diniego "dimentica" una circolare emanata dallo stesso INPS nel luglio 2001 la auqle espressamente prevede che i figli invalidi che prestano attività lavorativa nei laboratori protetti, cioè le cooperative sociali, hanno diritto alla pensione ai superstiti, proprio perchè "l'attività svolta deve essere intesa con funzione terapeutica ai fini della socializzazione e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza". L'INPS è stato condannato a cointestare la pensione al giovane, ad aumentarnee la quota dal 60 all'80 per cento e a corrispondere due anni di arretrati con gli interessi.
 
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